Tasi, le principali novità dopo la conversione in legge del D.L. 16/2014

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 05/05/2014 la L. 02/05/2014, n. 68, di conversione del Decreto-Legge 06/03/2014, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, che tra le altre misure contiene modifiche alla disciplina delle componenti TASI e TARI della nuova Imposta Unica Comunale, istituita dalla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).
Sono di seguito illustrate in estrema sintesi le novità in questione, come emergono dopo le modifiche introdotte al provvedimento in fase di conversione in legge.

 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Determinazione del presupposto impositivo ed esclusioni (esclusione dei terreni agricoli)
Viene modificato il comma 669 della L. 147/2013 che, nella formulazione antecedente, definiva il presupposto della TASI come il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria – IMU, di aree scoperte e di aree edificabili. Per effetto del combinato disposto della suddetta norma e delle norme generali in materia di IMU (articolo 13 del D.L. 201/2011), i terreni agricoli erano dunque sottoposti sia a TASI che ad IMU.
Per effetto invece delle novità in esame:

  • rimane ferma l’applicazione della TASI ai fabbricati (ivi compresa l’abitazione principale);
  • si specifica che l’imposta si applicherà anche alle aree edificabili come definite a fini IMU;
  • sono esclusi da TASI i terreni agricoli.

Rimossa inoltre l’esclusione in precedenza prevista per le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e per le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Queste fattispecie sono quindi divenute rilevanti ai fini dell’imposta in argomento.
Infine, previste le seguenti ulteriori fattispecie di esclusione dalla TASI:

  • per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali nel proprio territorio, dai consorzi tra i predetti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, purché destinati unicamente a finalità istituzionali;
  • per le altre casistiche indicate all’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i), del D. Leg.vo 504/1992.

Quanto al secondo punto elenco si tratta di:

  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (immobili a destinazione speciale quali stazioni, ponti, fortificazioni, fari, cimiteri, ecc.);
  • fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 600/1973 (musei, biblioteche, archivi, ecc.);
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e relative pertinenze;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali é prevista l’esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • immobili posseduti dagli enti non commerciali (o dagli altri soggetti di cui all’attuale articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 917/1986) se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile.

In pratica ai fini della TASI sono state di fatto ripristinate tutte le esenzioni previste ai fini ICI/IMU, ad eccezione di quella relativa ai fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, siano stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali.
Sono stati altresì dichiarati esenti, con una modifica introdotta in fase di conversione in legge, i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi.

Aliquote, introduzione di maggiorazioni per finanziare sgravi sulla prima casa
Per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti ordinariamente previsti dalla Legge di Stabilità 2014 (2,5 per mille), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generareeffetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMUrelativamente alla stessa tipologia di immobili (in pratica la finalità è di evitare che il carico d’imposta sulla prima casa derivante dalla nuova imposizione fiscale disegnata dalla Legge di Stabilità 2013 risulti maggiore di quello in precedenza prodotto dall’IMU).
Quindi in pratica le nuove aliquote massime determinate dalla norma in commento per la TASI sull’abitazione principale potranno essere, quindi, pari al 3,3 per mille. Tale limite riguarda il solo anno 2014, non avendo il legislatore introdotto analoga previsione per gli anni successivi.
Per le altre tipologie di immobili, per le quali l’aliquota non poteva superare l’aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l’IMU (10,6 per mille) tale limite viene ora innalzato all’11,4 per mille.

Modalità di versamento
Con una modifica al comma 688 della L. 147/2013, le modalità di versamento della TASI vengono rese omogenee a quelle dell’IMU (vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale compatibile con le norme concernenti i versamenti unitari), eliminando le altre modalità di pagamento – vale a dire servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali – previste dalla norma originaria.

La TASI deve essere pagata in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.