Il permesso di costruire in caso di installazione di strutture temporanee all’aperto
Con la Sentenza del 24/07/2015, n. 189, la Corte Cost., su ricorso promosso dalla Regione Veneto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 4, del D.L. 69/2013 (Decreto del Fare), che modificando l’art. 3, comma 1, lettera e.5) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) considerava tra gli “interventi di nuova costruzione” anche l’installazione di manufatti leggeri, prefabbricati e ogni altra struttura che non fosse diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee “ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”.
La Regione Veneto ha impugnato l’art. 41, comma 4, del D.L. 69/2013 in quanto, novellando l’art. 3, comma 1, lettera e.5) del D.P.R. 380/2001, ha ricompreso tra gli interventi di nuova costruzione, quindi soggetti al permesso di costruire, “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere…” “…ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”. Ciò sarebbe in contrasto con l’art. 117, commi 3 e 4, Cost., in quanto sottrarrebbe illegittimamente tali interventi alla competenza delle Regioni, in specie in materia di turismo.
Nello specifico bisogna considerare che la norma impugnata, è stata successivamente modificata dall’art. 10-ter del D.L. 47/2014 (Piano Casa Renzi) che ha sostituito la parola “ancorché” con le parole “e salvo che”, escludendo quindi dagli interventi di nuova costruzione, per i quali è richiesto il permesso di costruire, i richiamati manufatti leggeri che siano installati con temporaneo ancoraggio al suolo e posti all’interno di strutture ricettive all’aperto.
Con l’introduzione di tale modifica, che ha sovvertito integralmente il senso della norma impugnata, è stata ripristinata la competenza legislativa regionale per detti interventi. Nonostante ciò la Corte Cost. ha ritenuto comunque fondata la questione di incostituzionalità sollevata dalla Regione Veneto, in quanto la precedente previsione contenuta nel disposto dell’art. 41, comma 4, D.L. 69/2013 è rimasta in vigore dal 22/06/2013 al 27/05/2014, mesi durante i quali tale disposizione ha trovato applicazione.
I giudici della Corte Cost. hanno quindi spiegato che non occorre il permesso di costruire quando si è in presenza dei seguenti due requisiti:
- precarietà dell’intervento, determinata in base alle tipologie di materiali utilizzati;
- precarietà funzionale, caratterizzata dalla temporaneità del manufatto da realizzare o installare.
In conclusione, l’illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte con la Sentenza del 24/07/2015, n. 189 colpisce unicamente il testo vigente nel periodo intercorso tra il 22/06/2013 (data di entrata in vigore del D.L. 69/2013) ed il 27/05/2014 (giorno precedente alla data di entrata in vigore della L. 80/2014, di conversione del D.L. 47/2014). Durante tale periodo, l’art. 3, comma 1, lettera e.5) del D.L. 380/2001, va di conseguenza letto nel testo precedente alla modifica apportata dal D.L. 69/2013 e perciò come segue: “e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.