D.L. 4/2014 : No al taglio delle detrazioni fiscali sui mutui prima casa
L’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.L. 4/2014 (convertito in legge dalla L. 28/03/2014, n. 50) ha soppresso i commi 575 e 576 dell’articolo unico della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) contenenti disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie.
Le norme soppresse che prevedevano il “taglio” delle detrazioni
Tali commi prevedevano che entro il 31/01/2014 fossero adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri di cui all’articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR – D.P.R. 917/1986), al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta dall’attuale 19% al 18% retroattivamente per il 2013 e al 17% a decorrere dal 2014.
Già con un comunicato del 21/01/2014 il Governo aveva annunciato di ritenere che la sede più opportuna per esercitare l’intervento di razionalizzazione delle detrazioni in esame fosse la delega fiscale (L. 11/03/2014, n. 23). Con l’obiettivo di evitare ulteriore aggravio fiscale, sono stati quindi definitivamente abrogati i commi in discussione, garantendo la relativa copertura attraverso un incremento degli obiettivi di risparmio previsti dalle norme di revisione della spesa contenute nella medesima Legge di Stabilità (commi 427 e 428).
Le principali detrazioni che restano al 19%
Tra le detrazioni di cui all’art. 15 del TUIR “salvate” dal D.L. 4/2014 si citano a titolo di esempio:
- interessi sui prestiti o mutui agrari;
- interessi sui mutui contratti per l’acquisto o la costruzione della prima casa;
- compensi pagati ai mediatori immobiliari per l’acquisto della prima casa;
- spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria;
- spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate;
- canoni di locazione relativi a contratti stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza.
Per l’elenco completo si rimanda al testo del citato art. 15.