Corsi di formazione per CSP e CSE erogati in FAD: dettate le regole dal D. Leg.vo 151/2015
Si è molto dibattuto sulla questione concernente la validità o meno dei corsi di formazione per i Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione erogati in modalità “a distanza” (“FAD”, o “e-learning”). I dubbi originati dal precedente assetto normativo sono stati risolti con l’emanazione del D. Leg.vo 14/09/2015, n. 151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (uno dei decreti attuativi della cosiddetta legge delega sul “Jobs act”). .
In precedenza, la normativa non esprimeva né un esplicito consenso né un esplicito divieto per la formazione in FAD, lasciando quindi spazio a varie interpretazioni (in particolare rese dagli Organi rappresentativi delle varie professioni tecniche), anche perché erano pervenute, da parte del Ministero competente, solamente risposte interlocutorie.
L’art. 20, comma 1, lettera o), del menzionato D. Leg.vo 151/2015 ha appositamente modificato l’art. 98, comma 3, del Testo Unico della Sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008, il quale prevede ora all’ultimo periodo che “I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learningnel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2”. In pratica si consente lo svolgimento dei corsi per Coordinatori della sicurezza in e-learning:
- quanto ai corsi di formazione iniziale da 120 ore, solo per il modulo giuridico (le prime 28 ore della parte teorica del corso);
- quanto ai corsi di aggiornamento da 40 ore, per intero.
Per le modalità tecniche, la norma fa ora riferimento ai requisiti previsti dall’Accordo Conf. Stato-Regioni 21/12/2011, n. 221/CSR (Accordo relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del Testo Unico), il quale all’Allegato I identifica le condizioni che occorre rispettare per ricorrere alla modalità e-learning. È da ritenere che con la nuova disposizione sopra commentata siano validi anche tutti gli attestati già rilasciati in precedenza, per corsi svolti nel rispetto delle condizioni ora previste dall’art. 98, comma 3, ultimo periodo, del D. Leg.vo 81/2008, come modificato dal D. Leg.vo 151/2015.