Adeguamento antisismico scuole: risorse 2014 e 2015 Fondo Presidenza del Consiglio (D.P.C.M. 08/07/2014)

Sbloccate le risorse relative alle annualità 2014 e 2015, per complessivi 40 milioni di euro. I programmi regionali degli interventi da eseguire devono pervenire entro il 15/11/2015. Riepilogo completo della disciplina e degli adempimenti.

È stato approvato dalla Conferenza Unificata ed è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, in attuazione dell’art. 1, comma 160, della L. 107/2015, provvede a ripartire le somme relative alle annualità 2014 e 2015 (complessivi 40 milioni di euro), dei finanziamenti per l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici, nonché per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli a rischio sismico, a valere sul “Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, di cui all’art. 32-bis del D.L. 269/2003 (conv. L. 326/2003). Il decreto provvede altresì a definire termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale ed antisismico finanziabili.

LDS 2016 (parte 1): proroga bonus recupero edilizio ed efficienza energetica ed aumento limiti al contante

Anticipazioni sulle misure di maggiore impatto contenute nel DDL di stabilità 2016 approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15/10/2015. Si prevede la proroga anche per il 2016 delle agevolazioni su ristrutturazioni e risparmio energetico negli edifici nonché l’aumento della soglia di utilizzo del contante. Informativa e rinvio agli assetti attualmente vigenti.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 15/10/2015 il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), che si appresta pertanto ad iniziare l’iter parlamentare. Iniziamo la trattazione dei punti di maggiore impatto che emergono dalla prima versione provvisoria del testo.

AUMENTO DELLA SOGLIA DI UTILIZZO DEL CONTANTE Circolazione del contante – Attraverso una modifica all’art. 49, comma 1, del D. Leg.vo 21/11/2007, n. 231, la Legge di stabilità 2016 si propone di incrementare da 1.000 a 3.000 Euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (il limite ultimo consentito salirebbe di conseguenza da 999,99 a 2.999,99 Euro). Locazioni – Verrebbe altresì abrogata la norma – contenuta nell’art. 12, comma 1.1, del D.L. 201/2011 (cosiddetto “salva Italia”, convertito in legge dalla L. 214/2011) – in base alla quale i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.  Autotrasporto – Verrebbe infine abrogata la norma – contenuta nell’art. 32-bis, comma 4, del D.L. 133/2014 (cosiddetto “sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 164/2014 – in base alla quale tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.

PROROGA AGEVOLAZIONI SU RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI Il DDL di stabilità 2016 prevede – nella versione iniziale licenziata dal Consiglio dei Ministri – la proroga delle agevolazioni per interventi di efficienza energetica, interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica ed interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili, nel medesimo assetto in vigore fino al 31/12/2015 di seguito sintetizzato (la tabella riporta anche la situazione che si verrebbe a creare nel 2017 qualora le agevolazioni non venissero prorogate, con conseguente applicazione solo delle norme “a regime” contenute nell’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986).

INTERVENTI

NUOVI TERMINI LDS 2016

fino al 31/12/2016

dal 01/01/2017

Riqualificazione energetica (anche su parti condominiali)

65%

36%

Recupero del patrimonio edilizio (anche su parti condominiali)

50%

36%

Messa in sicurezza antisismica

65%

36%

Acquisto mobili ed elettrodomestici

50%

(soppressa)

Si è parlato anche di una possibile estensione delle agevolazioni agli enti di gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, nonché di un possibile allargamento delle agevolazioni per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici anche ai casi in cui non detto acquisto non sia collegato ad interventi edilizi, a determinate condizioni. Di tali novità non vi è al momento evidenza nel testo circolato presso gli organi di informazione, e si rinvia dunque per maggiori novità a quando il testo sarà presentato in Parlamento per l’avvio dell’iter legislativo.

 

Corsi di formazione per CSP e CSE erogati in FAD: dettate le regole dal D. Leg.vo 151/2015

Il D. Leg.vo 151/2015 ha fatto chiarezza su un punto molto dibattuto: via libera ai corsi in modalità e-learning per i coordinatori. Per la formazione iniziale ammesso il solo modulo giuridico da 28 ore, per l’aggiornamento ammessa la frequenza in FAD dell’intero corso.

Si è molto dibattuto sulla questione concernente la validità o meno dei corsi di formazione per i Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione erogati in modalità “a distanza” (“FAD”, o “e-learning”). I dubbi originati dal precedente assetto normativo sono stati risolti con l’emanazione del D. Leg.vo 14/09/2015, n. 151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (uno dei decreti attuativi della cosiddetta legge delega sul “Jobs act”). .

In precedenza, la normativa non esprimeva né un esplicito consenso né un esplicito divieto per la formazione in FAD, lasciando quindi spazio a varie interpretazioni (in particolare rese dagli Organi rappresentativi delle varie professioni tecniche), anche perché erano pervenute, da parte del Ministero competente, solamente risposte interlocutorie.

L’art. 20, comma 1, lettera o), del menzionato D. Leg.vo 151/2015 ha appositamente modificato l’art. 98, comma 3, del Testo Unico della Sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008, il quale prevede ora all’ultimo periodo che “I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learningnel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2”. In pratica si consente lo svolgimento dei corsi per Coordinatori della sicurezza in e-learning:

  • quanto ai corsi di formazione iniziale da 120 ore, solo per il modulo giuridico (le prime 28 ore della parte teorica del corso);
  • quanto ai corsi di aggiornamento da 40 ore, per intero.

Per le modalità tecniche, la norma fa ora riferimento ai requisiti previsti dall’Accordo Conf. Stato-Regioni 21/12/2011, n. 221/CSR (Accordo relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del Testo Unico), il quale all’Allegato I identifica le condizioni che occorre rispettare per ricorrere alla modalità e-learning. È da ritenere che con la nuova disposizione sopra commentata siano validi anche tutti gli attestati già rilasciati in precedenza, per corsi svolti nel rispetto delle condizioni ora previste dall’art. 98, comma 3, ultimo periodo, del D. Leg.vo 81/2008, come modificato dal D. Leg.vo 151/2015.

Trasmissione telematica atti di aggiornamento catastale – Pagamento tramite somme versate dall’Ordine/Collegio

Da giugno 2015 è in vigore l’obbligo di presentazione telematica. Lo prevede il Provvedimento dell’Agenzia Entrate prot. 35112 in data 11/03/2015. Prevista la presentazione su supporto informatico in caso di irregolare funzionamento del servizio telematico. Presentiamo un completo riepilogo della normativa e delle specifiche tecniche applicabili. AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2015: Pagamento tributi tramite somme versate dall’Ordine/Collegio (Provv. Agenzia Entrate 30/07/2015, n. 102627

Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) – Struttura, campo e modalità di applicazione, contenuti

Presentiamo in questo articolo il D.M. 03/08/2015 – cosiddetto “Codice di prevenzione incendi” – in vigore dal 18/11/2015. Struttura del provvedimento; Entrata in vigore; Attività cui le nuove norme tecniche si applicano; Alternatività con la regolamentazione tecnica esistente; Nuove realizzazioni e ristrutturazioni; Documentazione tecnica da allegare alle istanze; Tariffe per i servizi resi dai VV.F. In allegato l’elenco completo delle attività cui si applica.

Sul Supplemento ordinario n. 51 alla G.U. 20/08/2015, n. 192, è stato pubblicato il D. Min. Interno 03/08/2015, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (cosiddetto “Codice di Prevenzione Incendi”). Il decreto è emanato in attuazione dell’art. 15 del D. Leg.vo 08/03/2006, a norma del quale “Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi”. L’importante provvedimento, in vigore il  novantesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e pertanto dal 18/11/2015, risponde ad esigenze di semplificazione e razionalizzazione del vigente corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni applicabili ad alcune attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Il permesso di costruire in caso di installazione di strutture temporanee all’aperto

La Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 4, del D.L. 69/2013. Per escludere la necessità del permesso di costruire è necessario valutare i materiali utilizzati e la temporaneità del manufatto da realizzare o installare.

Con la Sentenza del 24/07/2015, n. 189, la Corte Cost., su ricorso promosso dalla Regione Veneto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 4, del D.L. 69/2013 (Decreto del Fare), che modificando l’art. 3, comma 1, lettera e.5) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) considerava tra gli “interventi di nuova costruzione” anche l’installazione di manufatti leggeri, prefabbricati e ogni altra struttura che non fosse diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”.

La Regione Veneto ha impugnato l’art. 41, comma 4, del D.L. 69/2013 in quanto, novellando l’art. 3, comma 1, lettera e.5) del D.P.R. 380/2001, ha ricompreso tra gli interventi di nuova costruzione, quindi soggetti al permesso di costruire, “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere…” “…ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”. Ciò sarebbe in contrasto con l’art. 117, commi 3 e 4, Cost., in quanto sottrarrebbe illegittimamente tali interventi alla competenza delle Regioni, in specie in materia di turismo.

Nello specifico bisogna considerare che la norma impugnata, è stata successivamente modificata dall’art. 10-ter del D.L. 47/2014 (Piano Casa Renzi) che ha sostituito la parola “ancorché” con le parole “e salvo che”, escludendo quindi dagli interventi di nuova costruzione, per i quali è richiesto il permesso di costruire, i richiamati manufatti leggeri che siano installati con temporaneo ancoraggio al suolo e posti all’interno di strutture ricettive all’aperto.

Con l’introduzione di tale modifica, che ha sovvertito integralmente il senso della norma impugnata, è stata ripristinata la competenza legislativa regionale per detti interventi. Nonostante ciò la Corte Cost. ha ritenuto comunque fondata la questione di incostituzionalità sollevata dalla Regione Veneto, in quanto la precedente previsione contenuta nel disposto dell’art. 41, comma 4, D.L. 69/2013 è rimasta in vigore dal 22/06/2013 al 27/05/2014, mesi durante i quali tale disposizione ha trovato applicazione.

I giudici della Corte Cost. hanno quindi spiegato che non occorre il permesso di costruire quando si è in presenza dei seguenti due requisiti:

  • precarietà dell’intervento, determinata in base alle tipologie di materiali utilizzati;
  • precarietà funzionale, caratterizzata dalla temporaneità del manufatto da realizzare o installare.

In conclusione, l’illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte con la Sentenza del 24/07/2015, n. 189 colpisce unicamente il testo vigente nel periodo intercorso tra il 22/06/2013 (data di entrata in vigore del D.L. 69/2013) ed il 27/05/2014 (giorno precedente alla data di entrata in vigore della L. 80/2014, di conversione del D.L. 47/2014). Durante tale periodo, l’art. 3, comma 1, lettera e.5) del D.L. 380/2001, va di conseguenza letto nel testo precedente alla modifica apportata dal D.L. 69/2013 e perciò come segue: “e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Requisiti energetici minimi, relazione di progetto e nuovo APE: pubblicati i decreti

Sono stati pubblicati sul S.O. n. 39 alla G.U. 162 del 15/07/2015 i tre nuovi decreti che cambiano il quadro normativo per il progettista energetico, il direttore dei lavori ed il certificatore, dando attuazione alle norme in materia di prestazione energetica degli edifici e certificazione introdotte dal D.L. 63/2013 che ha recepito la Direttiva 2010/31/UE. I provvedimenti si applicheranno dal 01/10/2015.

Sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 162 del 15/07/2015 i tre decreti del Ministero dello sviluppo economico – tutti datati 26/06/2015 –  che cambiano radicalmente il panorama normativo in tema di progettazione energetica degli edifici e relativa certificazione. Le disposizioni dei tre decreti avranno efficacia dal 01/10/2015.

I PROVVEDIMENTI PUBBLICATI I provvedimenti discendono dal recepimento della Direttiva 2010/31/UE in tema di prestazione energetica nell’edilizia (cosiddetta Direttiva “EPBD recast”), recepita in Italia con il D.L. 04/06/2013, n. 63 (conv. L. 03/08/2013, n. 90), il quale a sua volta ha introdotto modifiche al provvedimento fondamentale sul tema, rappresentato dal D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192.

Dalle modifiche introdotte scaturisce la necessità dell’emanazione, a completamento del quadro normativo, dei decreti in questione, rispettivamente relativi a:

  • Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e modalità di calcolo Il provvedimento (che possiamo chiamare “Requisiti minimi”) definisce le nuove modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari. Dalla data della sua entrata in vigore (01/10/2015) cessa di applicarsi il D.P.R. 02/04/2009, n. 59, che al momento regola la materia (cfr. art. 16, comma 4-bis, del D. Leg.vo 192/2005).
  • Relazione tecnica di progetto Il provvedimento (che possiamo chiamare “Relazione tecnica”) definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche) per le quali è previsto il rispetto dei requisiti di cui al decreto precedente. Il provvedimento andrà in pratica a sostituire la relazione correntemente chiamata “Legge 10” (poiché prevista dall’art. 28 della L. 10/1991) ed il cui modello attualmente vigente è contenuto nell’Allegato E del D. Leg.vo 192/2005.
  • Attestato di Prestazione Energetica Il provvedimento (che possiamo chiamare “Nuovo APE”) contiene le nuove linee guida ed i modelli unificati nazionali per l’emissione dell’Attestato di prestazione energetica degli edifici, in sostituzione delle linee guida attualmente vigenti, contenute nel D.M. 26/06/2009. Come accennato, il provvedimento introduce anche i nuovi modelli per l’emissione dell’APE, nonché dell’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), documento che – come noto – deve essere presentato dal Direttore dei lavori contestualmente alla fine lavori. Non è poi escluso che, in seguito al cambiamento delle modalità e delle procedure per l’emissione dell’APE, cambino anche i programmi dei corsi di formazione abilitanti regolati dal D.P.R. 75/2013.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il Modello unificato

Pubblicato sul Supplemento Ordinario 35 alla G.U. del 30/06/2015 il Decreto interministeriale che contiene il Modello unico previsto dall’art. 10, comma 3, del D.P.R. 59/2013. Obbligo per le Regioni di conformarsi entro il 30/06/2015.

Pubblicato, in attuazione dell’art. 10, comma 3, del D.P.R. 59/2013, sul Supplemento Ordinario n. 35 alla G.U. n. 149 del 30/06/2015 il Decreto interministeriale 08/05/2015 del Dipertimento della Funzione pubblica contenente, in allegato, il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA), sul quale la Conferenza Unificata aveva espresso intesa nella seduta del 26/02/2015..

Il Decreto interministeriale prevede un obbligo per le Regioni di conformarsi entro il 30/06/2015 a quanto ivi previsto.

Requisiti energetici minimi, relazione di progetto e nuovo APE: punto della situazione sui decreti in arrivo

Facciamo il punto della situazione sui tre nuovi decreti che cambieranno profondamente il quadro normativo di riferimento per il progettista energetico, il direttore dei lavori ed il certificatore, dando definitiva attuazione alle nuove norme in materia di prestazione energetica degli edifici e relativa certificazione introdotte dal D.L. 63/2013 che ha recepito la Direttiva 2010/31/UE.

Rivalutazione terreni: la perizia può essere asseverata anche dopo il rogito

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015 al fine di comunicare il proprio mutato orientamento su due importanti questioni (fra le tante in piedi, fonti di moltissime liti tributarie) che stanno alla base del contenzioso da anni in atto sulle operazioni di cessione di terreni di ogni tipo (agricoli, lottizzati, ma soprattutto edificabili) poste in essere da enti non commerciali, società semplici e, soprattutto, persone fisiche che siano interessati dalla rivalutazione (più correttamente, dalla rideterminazione del valore) volontaria periodicamente consentita dalla legge.

GIURAMENTO DELLA PERIZIA PRECEDENTE ALL’ATTO La prima questione si sostanzia in questo: l’Agenzia ha finalmente preso atto che è infondata – a termini di legge, come affermato da varie sentenze pronunciate in questi anni dai giudici tributari, inclusa la Suprema Corte di Cassazione – la propria pretesa che, in caso di cessione del terreno, il giuramento della perizia venga effettuato prima del rogito notarile e non entro il termine appositamente previsto dalla legge. Ad esempio, posto che il termine di legge relativo all’attuale “finestra” temporale (1° gennaio 2015 – 30 giugno 2015), entro la quale è possibile effettuare la rideterminazione del valore dei terreni da parte di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, scadrà il 30 giugno 2015, finora, cioè prima dell’emanazione della Risoluzione n. 53/E/2015, l’Agenzia pretendeva che il giuramento della perizia fosse fatto prima della data di stipula dell’atto di cessione nonostante la legge accordi tempo fino al 30 giugno 2015. In caso di mancato rispetto di tale prescrizione (come detto, non prevista dalla normativa), l’Agenzia delle Entrate considerava come non effettuata la rivalutazione, in tal modo pretendendo il pagamento dei normali tributi sulla plusvalenza, oltre alle elevatissime sanzioni e interessi (questi ultimi, calcolati solo sull’imposta). Come detto, però, varie sentenze hanno negato validità a tale approccio, cosicché l’Agenzia ha fatto ora, finalmente, un passo indietro, ammettendo che il giuramento della perizia può essere anche successivo al rogito (ovviamente, entro i termini di legge) pur continuando però a pretendere che la redazione della perizia stessa sia antecedente all’atto di cessione: ciò in quanto l’Agenzia ha la necessità che dell’intervenuta rideterminazione del valore il cedente le dia notizia nel corpo dell’atto notarile. Si tratta dunque di una correzione parziale, seppur molto importante.

NOTIZIA DELLA RIDETERMINAZIONE NELL’ATTO Quest’ultimo aspetto – ossia, la pretesa dell’Agenzia delle Entrate che dell’intervenuta rideterminazione del valore il cedente dia notizia nel corpo dell’atto di cessione del terreno – ci conduce alla seconda questione, anche essa molto importante, probabilmente ancor più della prima, trattata nella Risoluzione 53/E/2015. Il punto è questo. L’Agenzia ha necessità di sapere se chi cede un terreno ha eventualmente aderito oppure no alla rivalutazione volontaria, nonostante che – ci sia consentito ricordarlo – di tale circostanza occorra dare specifica informativa nel quadro RL del modello Unico PF (in Unico 2015, occorre compilare i righi da RM 20 a RM 22), ove il contribuente deve fornire i seguenti dati: valore rivalutato, imposta sostitutiva dovuta, imposta versata, imposta da versare, eventuale rateizzazione dell’imposta sostitutiva, eventuale versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva per una pluralità di particelle di terreni. Come rilevabile, tra le informazioni richieste in Unico, mancano però i riferimenti catastali dei terreni fatti oggetto di rivalutazione, cosicché l’Agenzia ha, evidentemente, difficoltà ad incrociare i dati degli atti di cessione dei terreni con quelli delle rivalutazioni effettuate dai contribuenti. Di tale carenza, però, non è giusto che le conseguenze vengano addossate dall’Agenzia ai contribuenti, con implicazioni economiche gravissime. Ciò detto, pertanto, nei casi in cui il cedente ometteva di indicare nell’atto di cessione di avere operato la rivalutazione volontaria per uno o più terreni fra quelli trasferiti, l’Agenzia disconosceva integralmente gli effetti favorevoli della stessa, come se non fosse mai avvenuta, richiedendo al cedente l’IRPEF sull’intera plusvalenza oltre alle ingentissime sanzioni e agli interessi. Ad esempio, ipotizzando un terreno acquisito al prezzo fiscalmente riconosciuto di 100.000, rivalutato (per esempio nel 2007) a 150.000 e ceduto nel 2015 a 140.000, in mancanza dell’indicazione in atto dell’avvenuta rivalutazione, l’Agenzia calcolava e tassava una plusvalenza di 40.000 (140.000 – 100.000) nonostante, in realtà, la stessa fosse pari a zero, avendo il contribuente rivalutato il terreno, e pagato la relativa imposta sostitutiva, addirittura su un valore di 150.000, ancor più elevato del prezzo di cessione pattuito fra le parti nel nostro esempio, 140.000). A seguito della Risoluzione 53/E/2015, invece, l’Agenzia afferma che tollererà l’omessa indicazione in atto della rivalutazione in due ipotesi, e precisamente: nei casi in cui, pur non facendosi menzione in atto della intervenuta rideterminazione, lo scostamento del valore indicato nel medesimo atto rispetto a quello periziato, ossia quello “minimo di riferimento” previsto dalla norma, sia poco significativo e tale da doversi imputare ad un mero errore più che alla volontà di conseguire un indebito vantaggio fiscale mediante una apprezzabile sottrazione a tassazione di base imponibile, ai fini dell’imposizione indiretta; nell’ipotesi in cui il contribuente, pur avendo dichiarato in atto un corrispettivo anche sensibilmente inferiore a quello periziato, abbia comunque fatto menzione nello stesso atto della intervenuta rideterminazione del valore del terreno.