La rivalutazione dei terreni: una soluzione utile per la convenienza e per la riduzione dei rischi fiscali

Si avvicina la scadenza del 30 giugno entro la quale i contribuenti che vogliono approfittare della possibilità, riproposta dalla Legge di Stabilità 2014, di rivalutare il valore fiscale di terreni edificabili e con destinazione agricola, devono far predisporre la perizia giurata e pagare la prima rata dell’imposta sostitutiva.

La legge di Stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013 n. 147, comma 156) ha riaperto, ancora una volta, i termini entro cui è possibile effettuare – da parte di persone fisiche che agiscano in veste privata (non imprenditoriale), società semplici ed enti non commerciali – la rideterminazione del valore dei terreni edificabili, agricoli e lottizzati.

Detassazione produttività del lavoro per il 2014: il DPCM attuativo

l D.P.C.M. 19/02/2014 aumenta a 3.000 Euro per persona il limite dell’ammontare massimo della retribuzione di produttività che può beneficiare dell’agevolazione. Per il resto confermate le regole 2013: agevolazione applicabile ai dipendenti del settore privato titolari di reddito inferiore a 40.000 Euro.

Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni: la guida dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione, aggiornata a Febbraio 2014, della guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», con tutte le novità introdotte dagli ultimi interventi normativi e di prassi.

La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Dal 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal D.L. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata. Le novità più recenti sono state introdotte:

  • dal D.L. 83/2012, che ha elevato, per le spese effettuate dal 26/06/2012 al 30/06/2013, la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 Euro per unità immobiliare, invece che 48.000 Euro);
  • dal D.L. 63/2013, che ha esteso questi maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31/12/2013;
  • dalla L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha prorogato al 31/12/2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 Euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015.

Dal 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 Euro per unità immobiliare.

La Legge di stabilità 2014 ha inoltre prorogato:
1. la detrazione delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
Per questa detrazione sono state fissate le seguenti misure:

  • 65%, per le spese effettuate dal 04/08/2013 al 31/12/2014;
  • 50%, per le spese sostenute dall’01/01/2015 al 31/122015.

L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 Euro.

2. la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2014. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 Euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Tra le principali regole e i vari adempimenti modificati da altre recenti disposizioni si segnala, infine:

  • l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
  • la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare;
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile;
  • l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
  • l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Criteri per la riforma del Catasto – La delega fiscale è in gazzetta (L. 11/03/2014 n. 23)

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12/03/2014 la L. 11/03/2014, n. 23, recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita» (in vigore dal 27/03/2014). Dodici mesi al Governo per l’attuazione della delega.

Il testo riprende il contenuto del disegno di legge d’iniziativa del Governo della scorsa legislatura A.C. 5291 «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», come approvato in prima lettura dalla Camera il 12/12/2012, che non ha concluso il proprio iter al Senato.

La legge si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.

La riforma del catasto
Attraverso la riforma del catasto degli immobili si intende correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall’aumento generalizzato del prelievo fiscale, disposto con il D.L. 201/2011 che ha introdotto l’IMU.

Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale degli immobili la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando la superficie in luogo del numero dei vani . E’ assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, individuando anche specifici incentivi e forme di trasparenza. E’ stato attribuito all’Agenzia delle entrate il compito di determinare provvisoriamente, a specifiche condizioni, valori e rendite immobiliari, che esplicheranno efficacia sino all’attribuzione definitiva, da parte della stessa Agenzia.

Il testo contiene una norma a favore delle unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, per le quali si dovranno prevedere abbattimenti del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità.

La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell’ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell’ISEE; è stata resa esplicita l’esigenza di tutelare l’unico immobile non di lusso posseduto dal contribuente ed è stato altresì previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione attribuendo valore alle informazioni sugli immobili fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all’attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell’autotutela amministrativa.

Contestualmente devono essere aggiornati i trasferimenti perequativi ai comuni. Sono ridefinite le competenze delle commissioni censuarie, in particolare attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (che sanno pubblicate al fine di garantire la trasparenza del processo estimativo) utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le rendite, nonché introducendo procedure deflattive del contenzioso. In sede referente è stato anche disposto che si proceda alla revisione delle sanzioni tributarie previste per la violazione di norme catastali.

Il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale
La delega fiscale è anche orientata ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell’attuazione e dell’accertamento relativa alla generalità dei tributi, nonché a proseguire il contrasto all’evasione e all’elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (c.d. tax expeditures) – ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all’evasione fiscale, da redigere con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, e un rapporto sulle spese fiscali.

Sono altresì precisati i contenuti del rapporto sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale, redatto da una Commissione di esperti istituita presso il MEF, che deve contenere una stima ufficiale dell’ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall’evasione, con la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale, con l’obiettivo, tra l’altro, di individuare le linee di intervento e prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell’evasione, nonché per stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. E’ quindi prevista, per favorire l’emersione di base imponibile, l’emanazione di disposizioni per l’attuazione di misure finalizzate al contrasto d’interessi fra contribuenti.

Nel corso dell’esame alla Camera sono stati ulteriormente precisati gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, certezza del diritto, uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi.

Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all’evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell’erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal D.L. 138/2011. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell’imposizione fiscale gravante sulle imprese.

Razionalizzazione dell’IVA e di altre imposte indirette
Il Governo è delegato a recepire la Direttiva UE 2006/112 del 28/11/2006 e ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento , nonché delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti.

La fiscalità ambientale
Il Governo è delegato ad introdurre nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l’equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili.

Detrazioni fiscali interventi di risparmio energetico: attivo il sito web dell’ENEA

Attivo dal 18 marzo 2014 il sito all’indirizzo http://finanziaria2014.enea.it/ Tutte le risorse disponibili per l’approfondimento.

D.L. 4/2014 : No al taglio delle detrazioni fiscali sui mutui prima casa

L’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.L. 4/2014 (convertito in legge dalla L. 28/03/2014, n. 50) ha soppresso i commi 575 e 576 dell’articolo unico della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) contenenti disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie.

Le norme soppresse che prevedevano il “taglio” delle detrazioni
Tali commi prevedevano che entro il 31/01/2014 fossero adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri di cui all’articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR – D.P.R. 917/1986), al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta dall’attuale 19% al 18% retroattivamente  per il 2013 e al 17% a decorrere dal 2014.
Già con un comunicato del 21/01/2014 il Governo aveva annunciato di ritenere che la sede più opportuna per esercitare l’intervento di razionalizzazione delle detrazioni in esame fosse la delega fiscale (L. 11/03/2014, n. 23). Con l’obiettivo di evitare ulteriore aggravio fiscale, sono stati quindi definitivamente abrogati i commi in discussione, garantendo la relativa copertura attraverso un incremento degli obiettivi di risparmio previsti dalle norme di revisione della spesa contenute nella medesima Legge di Stabilità (commi 427 e 428).

Le principali detrazioni che restano al 19%
Tra le detrazioni di cui all’art. 15 del TUIR “salvate” dal D.L. 4/2014 si citano a titolo di esempio:

  • interessi sui prestiti o mutui agrari;
  • interessi sui mutui contratti per l’acquisto o la costruzione della prima casa;
  • compensi pagati ai mediatori immobiliari per l’acquisto della prima casa;
  • spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria;
  • spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate;
  • canoni di locazione relativi a contratti stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza.

Per l’elenco completo si rimanda al testo del citato art. 15.

Attraversamenti e parallelismi di condutture liquidi e gas: nuove norme tecniche In vigore dal 13/05/2014

In vigore dal 13/05/2014 le nuove norme che abrogano e sostituiscono il D.M. 2445/1971, che continua ad applicarsi in via transitoria ai progetti già presentati per l’approvazione. Nessuna necessità di adeguamento per attraversamenti e parallelismi esistenti se correttamente realizzati in base alle vecchie norme.

Efficienza energetica, recepimento Direttiva “EED” 2012/27/UE: le principali misure nella bozza di decreto

Dopo l’approvazione preliminare in Consiglio dei Ministri approda alle competenti commissioni parlamentari lo schema di decreto di recepimento della Direttiva 2012/27/UE. Segnalazione delle misure più rilevanti: riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico; modifiche al regime del Conto termico; Fondo nazionale per l’efficienza energetica; Sanzioni per i condomini che non adottano sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.