Contributi Regionali per l’acquisto della prima casa di abitazione

Contributi regionali per l’acquisto della prima casa di abitazione. Bando 2014

Mutuo prima casa: Abbasso la rata!

Da Regione Lombardia una nuova agevolazione per aiutare chi desidera acquistare la prima casa (bando 2014) .
Grazie all’acccordo con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) sono stati definiti i criteri per accedere al fondo regionale 2014 a sostegno dei cittadini.

Possono beneficiare di questa agevolazione: le giovani coppie, le gestanti sole, i genitori soli con uno o più figli minori a carico, i nuclei familiari con almeno tre figli minori. Sono 7.361.286,37 le risorse disponibili per questa nuova misura, di cui 3.611.286,37 riservati alle giovani coppie.

La richiesta di contributo può essere presentata dal 16 giugno 2014 al 4 settembre 2015 presso gli sportelli di una delle banche/intermediari finanziari convenzionati con Finlombarda SpA.
I cittadini in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda, mediante compilazione di apposita modulistica (in formato cartaceo),.

Informazioni
Tutte le informazioni e i chiarimenti necessari possono essere richiesti a: Direzione Generale Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità all’indirizzo email: casa@pec.regione.lombardia.it   o presso Finlombarda S.p.A. al numero 02/6074441 o all’indiirizzo emailinformazioni@finlombarda.it

Allegati

Burl S.O. n. 21 del 19 maggio 2014 2014 (1.3 MB) PDF
Dgr 1771/2014 (395 KB) PDF
Elenco Banche convenzionate – In aggiornamento (183 KB) PDF

 

 

Plafond Casa da 2 miliardi di euro con mutui agevolati. Priorità di finanziamento all’acquisto della prima casa, preferibilmente in classe A, B o C, e al miglioramento dell’efficienza energetica

Parola di Maurizio Lupi, riconfermato Ministro alle Infrastrutture e trasporti nel neogoverno Renzi.

Maurizio Lupi ha affermato che le famiglie che vogliono ristrutturare la propria casa o acquistare la prima casa avranno finalmente un segnale concreto. Ci si potrà infatti recare presso gli sportelli bancari aderenti, che erogheranno mutui agevolati, garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti per un totale di 2 miliardi di euro.

Gli istituti di credito che hanno aderito al Plafond Casa, dove si potrà richiedere un preventivo, sono: Unicredit, Banca Sella, Credito valtellinese, Cassa di risparmio di Ravenna, Banca di credito cooperativo di Cambiano, Credito cooperativo ravennate ed imolese, Banca di Ripatransone, Banca di credito cooperativo di Riano, Banca di credito cooperativo di Spello e Bettona, Banca di credito cooperativo “Giuseppe Toniolo” di Genzano, Banca Santo Stefano – Credito cooperativo – Martellago-Venezia

Nella scelta dei soggetti da finanziare sarà data la priorità all’acquisto della prima casa, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e alla realizzazione di interventi di ristrutturazione con miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile.

L’accesso ai mutui agevolati è aperto a tutti, ma nella valutazione delle domande la priorità sarà data a giovani coppie, famiglie numerose e nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile.

L’accesso al plafond è regolato “a sportello”, fino ad esaurimento dello stesso, con un limite a 150 milioni di euro per ciascuna banca.

tetti di spesa agevolabile fissati dal Plafond Casa sono:
– 100 mila euro per gli interventi ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica;
– 250 mila euro per l’acquisto di una abitazione principale senza interventi di ristrutturazione;
– 350 mila euro per l’acquisto di una abitazione principale con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica sulla stessa abitazione.

I finanziamenti possono essere rimborsati in 10, 20 o 30 anni.

Ricordiamo che il Plafond Casa è stato introdotto dalla Legge 24/2013, cui ha fatto seguito l’accordo tra Abi, Associazione bancaria italiana, e Cdp che ha reso disponibili le risorse finanziarie.

Modelli unici per Scia e permesso di costruire, via libera del Governo al Decreto Semplificazioni

13/06/2014 – “Tutti gli 8 mila Comuni avranno lo stesso modulo per la presentazione della Scia e la richiesta del permesso di costruire”. Ma non solo, perché “col dpcm scuola viene data una risposta ai sindaci che hanno segnalato gli interventi per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole”. Parola del premier Matteo Renzi in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri.

Dopo il via libera di ieri pomeriggio da parte della Conferenza Unificata e la convalida del CdM di stasera, professionisti e imprese del settore edile non dovranno più avere a che fare con modelli diversi da comune a comune ma, come richiesto da tempo alle istituzioni, opereranno in una condizione di regole uniformi sul territorio nazionale.

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SCARICA LA BOZZA MODELLO UNIFICATO PERMESSO DI COSTRUIRE IN FORMATO PDF

Ecco, in sintesi, le altre novità esaminate dal Consiglio dei Ministri.

Permesso di costruire
Nei Comuni con più di 100 mila abitanti il termine per il rilascio del permesso di costruire sarà dimezzato da 120 a 60 giorni. Al momento, è previsto un termine doppio rispetto al normale (di 60 giorni) sia per i progetti particolarmente complessi sia per i Comuni con più di 100 mila abitanti. La procedura aggravata dovrebbe quindi restare in piedi solo in caso di complessità segnalate dal responsabile del procedimento.

Il decreto prevede inoltre la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per le varianti ai permessi di costruire che non implicano variazioni essenziali e che sono conformi alla normativa edilizia e urbanistica. Allo stesso tempo, gli accertamenti sulle varianti non comporteranno la sospensione dei lavori.

Il CdM si è inoltre impegato a varare, di concerto con le regioni, procedure più veloci e semplici contro il dissesto idrogeologico.

Silenzio assenso
Sarà semplificata la formazione delle autorizzazioni in caso di inerzia delle Pubbliche Amministrazioni, fissando un limite di45 giorni per la formazione del silenzio assenso. La Pubblica amministrazione si pronuncerà sulle richieste di autorizzazioni entro 30 giorni, con la possibilità di prevedere una proroga di 15 giorni nel caso in cui siano necessarie delle istruttorie. Decorsi questi termini, verrà acquisito il permesso.

Antisismica
In materia di autorizzazione sismica, il decreto propone la classificazione degli interventi edilizi in tre tipologie:
– di carattere primario, come sopraelevazioni, adeguamenti antisismici, nuove costruzioni che richiedono calcoli complessi e interventi sugli edifici strategici;
– di carattere secondario, come la riparazione delle costruzioni esistenti e le nuove costruzioni che non richiedono calcoli complessi;
 minori, cioè per le caratteristiche e la destinazione d’uso degli edifici non costituiscono un pericolo per l’incolumità.

Appalti
La bozza di decreto propone infine di cancellare la responsabilità solidale negli appalti, in base alla quale l’appaltatore risponde, in solido con il subappaltatore, del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. L’abolizione era stata richiesta da tempo perché considerata un onere eccessivo per l’attività di impresa.

Per le gare bandite dopo l’entrata in vigore del decreto, l’accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare sarà effettuato dalla Stazione Appaltante dopo l’esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici sarà soppressa entro la fine dell’anno e confluirà nell’Autorità nazionale anticorruzione. Il piano sarà predisposto dal presidente dell’ Autorità nazionale anticorruzione

Edilizia scolastica
Come annunciato dal Presidente del Consiglio, il Governo ha dato il via libera ad un dpcm che per il 2014 e il 2015 escluderà dal patto di stabilità le spese per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Precisazioni in merito alle agevolazioni per il risparmio energetico non cumulabile con le agevolazioni per la ristrutturazione edilizia

La detrazione d’imposta (del 55, 65 o 50%) non è cumulabile con altre agevolazioni
fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali. Il contribuente deve quindi “scegliere” o una, oppure l’altra detrazione se l’intervento rientra tra quelli consentiti dalle diverse normative.  Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato.  Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo” (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005).

E’ quindi utile precisare che, può non bastare ad esempio realizzare una “semplice coibentazione” di una parete poco isolata o il miglioramento della coibentazione di una struttura di copertura,  per raggiungere le prestazioni richieste dalla normativa, in particolare se l’edificio è stato costruito in epoca remota, ma è indispensabile una diagnosi energetica accurata dell’intero involucro edilizio per valutare se l’intervento, “più o meno parziale”, indirizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche, è inquadrabile nella fattispecie prevista per le agevolazioni per il risparmio energetico.

Clicca qui per scaricare la guida_risparmio_energetico_agg_dic_2013  in formato pdf

Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie : guida maggio 2014

Scarica la guida in formato PDF cliccando qui : Guida_ristrutturazioni_maggio2014

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione, aggiornata a Maggio 2014, della guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», con tutte le novità introdotte dagli ultimi interventi normativi e di prassi.

La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Dal 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal D.L. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata. Le novità più recenti sono state introdotte:

  • dal D.L. 83/2012, che ha elevato, per le spese effettuate dal 26/06/2012 al 30/06/2013, la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 Euro per unità immobiliare, invece che 48.000 Euro);
  • dal D.L. 63/2013, che ha esteso questi maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31/12/2013;
  • dalla L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha prorogato al 31/12/2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 Euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015.

Dal 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 Euro per unità immobiliare.

La Legge di stabilità 2014 ha inoltre prorogato:
1. la detrazione delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
Per questa detrazione sono state fissate le seguenti misure:

  • 65%, per le spese effettuate dal 04/08/2013 al 31/12/2014;
  • 50%, per le spese sostenute dall’01/01/2015 al 31/122015.

L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 Euro.

2. la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2014. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 Euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Tra le principali regole e i vari adempimenti modificati da altre recenti disposizioni si segnala, infine:

  • l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
  • la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare;
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile;
  • l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
  • l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Tasso minimo di rifinanziamento per le operazioni a tasso variabile

La Banca Centrale Europea, con provvedimento del 05/06/2014, ha diminuito il tasso ufficiale di riferimento (tasso minimo di rifinanziamento per le operazioni a tasso variabile) di 10 punti base, allo 0,15% (nuovo minimo storico), a decorrere dalle operazioni con regolamento il 11/06/2014.

Il mercato immobiliare italiano torna in positivo

Ritorna il segno positivo nel mercato immobiliare italiano: +1,6% nei primi tre mesi del 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013. A fare da traino sono soprattutto il settore commerciale e il residenziale, anche se i dati risultano influenzati dallo slittamento di una parte dei rogiti al nuovo anno per sfruttare la più conveniente imposta di registro.

Sono questi alcuni dati che emergono dalla nota trimestrale Omi, lo studio realizzato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate che analizza l’andamento del mercato immobiliare italiano nel primo trimestre 2014. Con 98.403 transazioni, il mercato immobiliare delle abitazioni segna una crescita del 4,1%,più marcata al Centro (+10,5%) e al Nord (+4,7%), mentre resta negativo il Sud (-1,6%), seppur con minore intensità rispetto agli stessi periodi precedenti. L’aumento delle compravendite ha interessato in misura minore i Comuni non capoluogo (+1,7%) e maggiormente i capoluoghi che segnano un +8,8%, con un picco nei capoluoghi del Centro (+17,3%).

Rendita catastale : l’attribuzione non ha efficacia retroattiva

Se l’Agenzia del territorio attribuisce con ritardo la rendita catastale non deve risarcire il contribuente per aver versato un importo superiore del tributo dovuto perché l’attribuzione della rendita catastale non è retroattiva. È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1594 del 23/01/2013.

La Suprema Corte ritiene che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale all’immobile abbia natura costitutiva e non dichiarativa, priva di efficacia retroattiva e pertanto non applicabile ai periodi di imposta precedenti all’attribuzione della rendita, in relazione ai quali trova applicazione esclusivamente il criterio del «valore contabilizzato», ossia fissato sulla base dei costi contabili.

Sulla base di queste argomentazioni i giudici hanno respinto il ricorso di una società che aveva pagato l’Ici su dei capannoni industriali, sulla base di valori contabili, perché la rendita era stata attribuita, nonostante le persistenti richieste, molti anni dopo.

Tasi, per i comuni ritardatari proroga al 16 ottobre Aliquote da fissare entro il 31 luglio. L’Anci, ‘non pesa più dell’Imu’

Alla fine è proprio il rappresentante dei Comuni, Piero Fassino, ad annunciare la data esatta dello slittamento della prima rata Tasi: il 16 ottobre e non più il 16 giugno. Ora però si attende il decreto del governo nel quale la scadenza sarà messa nero su bianco. Ma i comuni che intanto sono in grado di far pagare già a giugno aumentano: attualmente sono 1.385 le delibere pubblicate (ieri erano 1.200) e 122 sono in lavorazione (c’è tempo fino al 23 maggio).

Tasi, le principali novità dopo la conversione in legge del D.L. 16/2014

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 05/05/2014 la L. 02/05/2014, n. 68, di conversione del Decreto-Legge 06/03/2014, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, che tra le altre misure contiene modifiche alla disciplina delle componenti TASI e TARI della nuova Imposta Unica Comunale, istituita dalla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).
Sono di seguito illustrate in estrema sintesi le novità in questione, come emergono dopo le modifiche introdotte al provvedimento in fase di conversione in legge.

 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Determinazione del presupposto impositivo ed esclusioni (esclusione dei terreni agricoli)
Viene modificato il comma 669 della L. 147/2013 che, nella formulazione antecedente, definiva il presupposto della TASI come il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria – IMU, di aree scoperte e di aree edificabili. Per effetto del combinato disposto della suddetta norma e delle norme generali in materia di IMU (articolo 13 del D.L. 201/2011), i terreni agricoli erano dunque sottoposti sia a TASI che ad IMU.
Per effetto invece delle novità in esame:

  • rimane ferma l’applicazione della TASI ai fabbricati (ivi compresa l’abitazione principale);
  • si specifica che l’imposta si applicherà anche alle aree edificabili come definite a fini IMU;
  • sono esclusi da TASI i terreni agricoli.

Rimossa inoltre l’esclusione in precedenza prevista per le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e per le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Queste fattispecie sono quindi divenute rilevanti ai fini dell’imposta in argomento.
Infine, previste le seguenti ulteriori fattispecie di esclusione dalla TASI:

  • per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali nel proprio territorio, dai consorzi tra i predetti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, purché destinati unicamente a finalità istituzionali;
  • per le altre casistiche indicate all’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i), del D. Leg.vo 504/1992.

Quanto al secondo punto elenco si tratta di:

  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (immobili a destinazione speciale quali stazioni, ponti, fortificazioni, fari, cimiteri, ecc.);
  • fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 600/1973 (musei, biblioteche, archivi, ecc.);
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e relative pertinenze;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali é prevista l’esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • immobili posseduti dagli enti non commerciali (o dagli altri soggetti di cui all’attuale articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 917/1986) se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile.

In pratica ai fini della TASI sono state di fatto ripristinate tutte le esenzioni previste ai fini ICI/IMU, ad eccezione di quella relativa ai fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, siano stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali.
Sono stati altresì dichiarati esenti, con una modifica introdotta in fase di conversione in legge, i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi.

Aliquote, introduzione di maggiorazioni per finanziare sgravi sulla prima casa
Per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti ordinariamente previsti dalla Legge di Stabilità 2014 (2,5 per mille), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generareeffetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMUrelativamente alla stessa tipologia di immobili (in pratica la finalità è di evitare che il carico d’imposta sulla prima casa derivante dalla nuova imposizione fiscale disegnata dalla Legge di Stabilità 2013 risulti maggiore di quello in precedenza prodotto dall’IMU).
Quindi in pratica le nuove aliquote massime determinate dalla norma in commento per la TASI sull’abitazione principale potranno essere, quindi, pari al 3,3 per mille. Tale limite riguarda il solo anno 2014, non avendo il legislatore introdotto analoga previsione per gli anni successivi.
Per le altre tipologie di immobili, per le quali l’aliquota non poteva superare l’aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l’IMU (10,6 per mille) tale limite viene ora innalzato all’11,4 per mille.

Modalità di versamento
Con una modifica al comma 688 della L. 147/2013, le modalità di versamento della TASI vengono rese omogenee a quelle dell’IMU (vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale compatibile con le norme concernenti i versamenti unitari), eliminando le altre modalità di pagamento – vale a dire servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali – previste dalla norma originaria.

La TASI deve essere pagata in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.