La Legge di stabilità 2015 (L. 23/12/2014, n. 190 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale 29/12/2014, n. 300) prevede la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure:
- 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
- 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.
Seguono i dettagli ed una tabella riepilogativa.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Per quanto concerne la detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31/12/2015 la misura della detrazione al 65% in precedenza prevista sino al 31/12/2014 (la norma previgente prevedeva la cessazione dell’aliquota del 65% al 31/12/2014, con applicazione della misura del 50% nei 12 mesi successivi).
La detrazione è stata estesa, sempre nella misura del 65%, per le spese sostenute, dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2015, alle seguenti fattispecie:
- spese di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- all’acquisto e la posa in opera di schermature solari (cfr. norma UNI EN 13363 concernente Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate), di cui all’allegato M al D. Leg.vo 192/2005 (introdotto dal D. Leg.vo 311/2006), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si prevede di prorogare sino al 31/12/2015 la misura della detrazione al 65% (la norma previgente prevedeva la cessazione dell’aliquota del 65% al 30/06/2015, con applicazione della misura del 50% nei 12 mesi successivi).
Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico_012015
INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro) viene prorogata al 31/12/2015 la misura della detrazione al 50% in precedenza prevista sino al 31/12/2014 (la norma previgente prevedeva la cessazione dell’aliquota del 50% al 31/12/2014, con applicazione della misura del 40% nei 12 mesi successivi).
Ampliata infine la disposizione (art. 16, comma 1-bis, del D.L. 63/2013) che prevede la detrazione delle spese sostenute per gli interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e relativi all’adozione di misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica:
- fino al 31/12/2015 la percentuale è del 65%.
Si ricorda che tali interventi – contemplati dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. 917/1986 – sono agevolabili entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare ed unicamente se riferiti a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
Con riferimento alle spese per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione viene prorogato di un anno (e quindi al 31/12/2015) il termine finale entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione del 50% (la norma previgente prevedeva la cessazione dell’agevolazione al termine del 2014).
Viene ribadito, inoltre, che le spese per l’acquisto di mobili (ammesse in detrazione se connesse ad una ristrutturazione edilizia) sono computate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Guida_bonus_mobili_042015.pdf
ACQUISTO DI UNITÀ IMMOBILIARI ABITATIVE UBICATE IN FABBRICATI INTERAMENTE OGGETTO DI INTERVENTI DI RECUPERO
Come noto, l’art. 16- bis, comma 3, del D.P.R. 917/1986, stabilisce che la detrazione per interventi di recupero edilizio spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano al termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
A tale riguardo la Legge di stabilità 2015 prevede il prolungamento a 18 mesi successivi alla data di fine lavori (la norma previgente parlava di 6 mesi) del termine entro il quale provvedere alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Si tratta evidentemente di una misura “anticrisi”, che tiene conto delle difficoltà del mercato immobiliare.
Guida_Ristrutturazioni_edilizie_042015.pdf
RIEPILOGO ALIQUOTE E SCADENZE
L’art. 15, comma 3-bis, del D.L. 63/2013 prevede che entro il 31/12/2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica, e che in assenza di un intervento normativo entro tale termine, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36% e 48.000 euro per tutte le tipologie di intervento, come indicato dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986).
Ciò posto, si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle aliquote previste alla luce della Legge di stabilità 2015 e del D.L. 63/2013 appena citato, con le relative scadenze.
INTERVENTI
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NUOVI TERMINI LDS 2015
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fino al 31/12/2015
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dal 01/01/2016
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Riqualificazione energetica (anche su parti condominiali) |
65%
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36%
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Recupero del patrimonio edilizio (anche su parti condominiali) |
50%
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36%
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Messa in sicurezza antisismica |
65%
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36%
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Acquisto mobili ed elettrodomestici |
50%
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(soppressa)
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