Ascensori, accordo preventivo per l’installazione di impianti in deroga: documentazione e procedure
Il D.P.R. 19/01/2015, n. 8 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2015), ha introdotto modifiche al D.P.R. 30/04/1999, n. 162, prevalentemente allo scopo di chiudere la procedura d’infrazione UE contro l’Italia n. 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ma anche per intervenire in termini di aggiornamento e semplificazione procedimentale. Si veda in proposito l’articolo Ascensori in servizio pubblico: estesa l’applicazione del D.P.R. 162/1999. Tra queste ultime innovazioni, l’introduzione del nuovo art. 17-bis del D.P.R. 162/1999, che reca una disciplina semplificata per la concessione di autorizzazioni all’istallazione di ascensori in deroga ai requisiti di sicurezza, relativamente in particolare agli altri mezzi alternativi da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell’installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina (punto 2.2 dell’Allegato I al D.P.R. 162/1999). Si rammenta in proposito che ai sensi del punto 2.2 dell’Allegato I al D.P.R. 162/1999: “L’ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema. Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme. Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile”.
A tal proposito il nuovo art. 17-bis del D.P.R. 162/1999, introdotto dal D.P.R. 8/2015, dispone che l’accordo preventivo in questione è realizzato:
per edifici esistenti | mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un organismo accreditato e notificato, in merito all’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento |
per edifici di nuova costruzione (quando lo stesso è necessario, ed in ogni caso ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico) | mediante preventivo accordo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico entro il termine di 120 giorni (come da specifica voce dell’allegato al D.P.C.M. 272/2010 che reca “Individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico”) |
Al disposto di cui al menzionato art. 17-bis del D.P.R. 162/1999 è stata poi data attuazione con il D.M. 19/03/2015, che reca:
- per la fattispecie concernente gli EDIFICI ESISTENTI:
– la documentazione da presentare da parte del proprietario dello stabile e dell’impianto o del suo legale rappresentante all’organismo accreditato e notificato ai fini della prevista certificazione; – il modello della comunicazione da trasmettere via PEC al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla certificazione, ai fini della realizzazione dell’accordo preventivo (la ricevuta del relativo messaggio PEC tiene luogo del provvedimento espresso di accordo preventivo)
- per la fattispecie concernente gli EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE:
– la documentazione da presentare da parte del proprietario dello stabile e dell’impianto o del suo legale rappresentante, al Ministero dello sviluppo economico, unitamente alla certificazione di cui sopra; – il modello dell’istanza da trasmettere via PEC al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla certificazione, ai fini dell’ottenimento dell’accordo preventivo.