Il modello unico per piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici
L’articolo 7-bis, comma 1, del D. Leg.vo – introdotto dal D.L. 91/2014 (L. 114/2014) prevede che la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la comunicazione per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione, relativa alle attività in edilizia libera, venga effettuata utilizzando un modello unico, da approvarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico). Con il Decreto 19/05/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2015, il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato il modello di cui sopra che andrà a sostituire quelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA entro il 24/11/2015. Sul decreto in questione, l’AEEGSI ha espresso parere favorevole in data 16/04/2015 con la Delibera 172/2015/i/efr. Il Decreto 19/05/2015 trova applicazione per impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
- realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- potenza nominale non superiore a 20 kW;
- contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;
- realizzazione sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11;
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.
Il modello unico di cui al precedente punto è costituito da due parti:
- la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, alla richiesta di connessione, alla comunicazione del codice IBAN per all’addebito dei costi di connessione e l’accredito dei proventi che deriveranno dallo scambio sul posto, alle dichiarazioni di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e al conferimento (al gestore di rete) del mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati sul sistema GAUDÌ;
- la seconda finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, alla dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori (nel rispetto delle diverse normative vigenti, come richiamate) e alla dichiarazione di avvenuta presa visione del format del regolamento d’esercizio e del contratto di scambio sul posto.Si ricorda che entro il 24/11/2015 i gestori di rete dovranno aggiornare i loro portali informatici, anche per consentire l’interoperabilità con gli altri soggetti interessati.